Art. 6.
(Individuazione delle aree e ubicazione delle strutture).

      1. La società incaricata dell'attuazione e della gestione della zona franca, entro sei mesi dalla data della sua costituzione, provvede all'individuazione delle aree e delle strutture utilizzabili per la zona franca, ivi compresi i luoghi per l'ubicazione dei centri commerciali e dei centri affari per l'accoglienza degli operatori nazionali ed esteri. A tal fine la società può servirsi della consulenza di professionisti specializzati e di enti pubblici e privati che abbiano maturato una particolare esperienza nel settore.